Statuto

Esente da imposta di bollo e tassa di registro ai sensi dell’art. 82, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 117/2017

Statuto dell’Organizzazione di Volontariato “ GRUPPO ARTICOLO 32“

Art. 1 – Costituzione e Sede

È costituita l’associazione denominata “Gruppo Articolo 32 Organizzazione di Volontariato” ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 e delle disposizioni del Codice civile in tema di associazioni.

Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede sociale nell’ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti e, in particolare, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Organizzazione stessa.

La durata dell’Organizzazione è illimitata.

L’Organizzazione ha la sede legale in Cremona all’indirizzo riportato nel documento di attribuzione del Codice Fiscale.

Art. 2 – Finalità e attività

L’Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore e, avvalendosi in particolare, dell’attività di volontariato dei propri associati, si occupa di attuare il perseguimento della solidarietà civile, sociale e culturale nel campo dell’assistenza sanitaria ad emarginati ed immigrati, senza distinzione diappartenenza etnica, sesso, religione, ideologia e ceto sociale e della difesa e garanzia dei diritti dei popoli stranieri e degli individui deboli.

L’Associazione, pertanto, intende porre in essere le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore specificatamente alle seguenti lettere:

  • A) interventi e servizi sociale ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge

5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

  • B) interventi e prestazioni sanitarie;
  • I) organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

attraverso le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

  1. – realizzazione di un servizio socio-sanitario volto a garantire la tutela della salute, tramite l’erogazione di cure ambulatoriali essenziali, ancorché continuative, a tutti coloro che vedano precluso questo diritto.
  2. – promozione al diritto alla salute tramite azioni di sensibilizzazione presso gli enti pubblici preposti e nei confronti della cittadinanza in generale.
  3. – raccolta di farmaci e materiale sanitario inerente l’attività svolta e cessione gratuita degli stessi.  d – iniziative culturali e scientifiche strumentali allo scopo sociale. e – formazione, istruzione ed aggiornamento nei settori dei problemi sociali e sanitari.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività.  

 Le attività diverse sono dettagliatamente individuate dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione, il quale annualmente documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo.

L’Associazione potrà inoltre compiere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti a breve, medio o a lungo termine, e la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati;
  2. stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
  3. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri;
  4. concludere contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici, organismi associativi e altri soggetti giuridici nel proprio settore di attività o ad esso connesso o strumentale;
  5. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3 – Soci

Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi, e che si rendono disponibili o per l’attività di volontariato diretto, o di sostegno alla vita della Associazione attraverso la loro attività professionale o sociale, o ancora di promozione della Associazione stessa all’interno della comunità.

Per la particolare natura dell’attività svolta, è esclusa la possibilità di ammissione all’Associazione di minorenni. 

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l’accoglimento o il rifiuto motivato. Trascorsi 90 giorni dal suo ricevimento la domanda si intende accolta.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona del legale rappresentante o da un suo delegato, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% dei soci.

E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il numero dei soci è illimitato.

L’Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle “pari opportunità” tra uomo e donna.

Art. 4 – Volontario ed attività di volontariato

L’Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.  

L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 

L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art.5 – Perdita della qualifica di socio 

La qualifica di socio si perde per:

  • Decesso o estinzione dell’ente;
  • mancato pagamento della quota associativa entro i termini fissati dal Consiglio; – recesso;
  • Esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti (se nominato, altrimenti all’Assemblea dei Soci), il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

  • osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; – versare la quota associativa stabilita annualmente.
  • partecipare alla vita dell’associazione e svolgere le attività preventivamente concordate; – mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

  • frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
  • partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente o per delega (massimo una);
  • partecipare alle attività promosse dall’Associazione ed usufruire di tutti i servizi.
  • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • accedere agli atti ed ai libri dell’Associazione presentando espressa richiesta in tal senso al Consiglio Direttivo che provvede entro un termine massimo di 30 giorni. La presa visione avviene presso la sede dell’Associazione; – recedere in qualsiasi momento.
  • proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  • discutere e approvare i rendiconti economici; – eleggere ed essere eletti nelle cariche sociali.

Art. 7 – Gli Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio dei Garanti, se nominato.

Possono inoltre essere costituiti con votazione dell’Assemblea dei soci l’Organo di controllo e di revisione, se nominati o previsti per legge. 

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 anni. Ai componenti degli organi associativi – ad eccezione dei componenti dell’Organo di controllo o revisione, non può essere attribuito alcun compenso, fatto salvo l’eventuale rimborso, preventivamente autorizzato, delle spese vive incontrate nell’espletamento degli incarichi.

Art. 8 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell’Assemblea sono convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno da esporsi presso la sede dell’Associazione e da comunicare ad ogni socio almeno 15 giorni prima.

L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.

L’assemblea ordinaria è convocata per:

  • l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’esercizio successivo;
  • l’approvazione della relazione sull’attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell’esercizio precedente; 
  • l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;  altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono: 
  • eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo o degli altri organi previsti; 
  • deliberare in merito alle linee generali del programma di attività; 
  • fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale; 
  • deliberare, quando interpellata, sull’esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo; – approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti;

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

L’Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 17 e 18 del presente Statuto.

Le riunioni dell’Assemblea possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempre che siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l’identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  3. che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;
  4. che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;
  5. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  6. che, salvo il caso di riunione “totalitaria”, siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

È altresì consentito il collegamento spontaneo con mezzi autonomi: in questa ipotesi, salvo sempre il caso di riunione “totalitaria”, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Presidente del Consiglio con almeno un giorno di preavviso, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 15 membri effettivi, eletti tra i Soci dall’Assemblea ordinaria. Non può essere nominato l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.  L’Assemblea dei soci prima dell’elezione, procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri;

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni che intervengono con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
  • esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • definire il termine entro il quale rinnovare, con il versamento della quota associativa, la qualità di socio;
  • eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
  • sottoporre all’Approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di dicembre e comunque congiuntamente al bilancio consuntivo entro la fine del mese di maggio;
  • documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate;
  • accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;
  • deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  • istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
  • decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
  • predisporre eventuali regolamenti interni;

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti e, in assenza di nominativi, attraverso l’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. 

In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare senza indugio l’Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo può delegare l’ordinaria amministrazione a un Comitato Esecutivo le cui riunioni devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

Le riunioni del ConsiglioDirettivo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempre che siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l’identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  3. che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;
  4. che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;
  5. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  6. che, salvo il caso di riunione “totalitaria”, siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

È altresì consentito il collegamento spontaneo con mezzi autonomi: in questa ipotesi, salvo sempre il caso di riunione “totalitaria”, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Presidente del Consiglio con almeno un giorno di preavviso, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dai Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Nomina avvocati

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 11 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l’elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art.12 — Il Tesoriere

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. 

Art.13 — Organo di controllo o revisione

L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L’Organo di Controllo resta in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere rinominati.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs.n. 117/2017.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Art. 14 – II Collegio dei Garanti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. In caso di assenza del Collegio dei Garanti, le funzioni ad esso attribuite, sono demandate all’assemblea dei soci per garantire il contraddittorio sulle decisioni assunte dal consiglio nei confronti dei soci.

Il Collegio: 

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 15 – Il Patrimonio sociale 

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione; i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla:

⎯ realizzazione delle sue finalità istituzionali; ⎯ contributi, erogazioni e lasciti diversi; ⎯ fondo di riserva.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • proventi derivanti dal proprio patrimonio;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
  • entrate pervenute da raccolte di fondi;
  • entrate da attività diverse nei limiti di cui all’art. 6, D. Lgs. 117/2017 e dei successivi DPCM; – ogni altra entrata, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, ammessa si sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e di altre disposizioni di legge, se applicabili;

Per l’attività di interesse generale prestata, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 16 – Il Bilancio

L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione degli amministratori in ordine al carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31maggio e depositato al RUNTS, entro la fine del mese giugno; dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’attività dell’Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e nei casi espressamente previsti dall’art. 8.

Art. 17- Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa. Lo statuto può essere modificato dall’assemblea straordinaria con la presenza della maggioranza dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 18 – Scioglimento dell’Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del terzo settore operanti in identico od analogo settore ovvero in mancanza di indicazioni da parte dell’assemblea, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2017, le norme del codice civile in materia di associazioni private riconosciute e le relative disposizioni di attuazione dello stesso, in quanto compatibili.