Esente da imposta di bollo e tassa di registro ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. n. 117/2017
Statuto dell’Organizzazione di Volontariato “Gruppo Articolo 32”
Art. 1 – Costituzione e Sede
È costituita l’associazione denominata “Gruppo Articolo 32 Organizzazione di Volontariato” ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 e delle disposizioni del Codice civile in tema di associazioni.
Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera, può trasferire la sede sociale nell’ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti e, in particolare, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Organizzazione stessa.
La durata dell’Organizzazione è illimitata. L’Organizzazione ha la sede legale all’indirizzo riportato nel documento di attribuzione del Codice Fiscale.
Art. 2 – Finalità e Attività
L’Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, e svolge, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Si propone il perseguimento della solidarietà civile, sociale e culturale nel campo dell’assistenza sanitaria ad emarginati ed immigrati, senza distinzione di razza, sesso, religione, ideologia e ceto sociale, e della difesa e garanzia dei diritti dei popoli stranieri e degli individui deboli, ispirandosi ai seguenti principi:
A) Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
Art. 1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.”
Art. 3: “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.”
Art. 25: “Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari (…).”
B) Organizzazione Mondiale della Sanità
“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattia o di infermità. (…) La salute dei popoli è una condizione fondamentale per la pace e la sicurezza del mondo e dipende dalla collaborazione più stretta degli individui e degli Stati.”
C) Costituzione Italiana
Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo […] e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
Art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.”
Ciò premesso, l’Associazione intende operare prevalentemente in favore di terzi, negli ambiti di attività di cui alle lettere:
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni.
- Interventi e prestazioni sanitarie.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e del volontariato.
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
L’Associazione realizza le proprie finalità attraverso:
- Servizi socio-sanitari senza fini di lucro per garantire la tutela della salute tramite cure ambulatoriali essenziali.
- Azioni di sensibilizzazione presso enti pubblici e cittadini.
- Raccolta di farmaci e materiale sanitario.
- Iniziative culturali e scientifiche strumentali allo scopo sociale.
- Attività di formazione e aggiornamento su temi sociali e sanitari.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, e può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.
Qualora necessario, potrà stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici o altre associazioni.
Art. 3 – Soci
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione come Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta come Soci Ordinari o Soci Benefattori.
Possono aderire tutte le persone che condividano le finalità associative e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I minori possono essere soci solo con consenso dei genitori e senza diritto di voto.
Chi intende aderire deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, che si pronuncia entro 90 giorni. L’accettazione implica l’adesione allo Statuto.
Il Consiglio può nominare “Soci Onorari” persone che abbiano fornito un contributo particolare alla vita dell’Associazione.
Tutti i soci hanno pari diritti e doveri e partecipano attivamente alla vita associativa. È esclusa la partecipazione temporanea. Il numero dei soci è illimitato.
Art. 4 – Volontario e Attività di Volontariato
L’Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell’attività gratuita dei propri volontari, persone fisiche che condividono le finalità associative e agiscono senza fini di lucro.
Ai volontari possono essere rimborsate solo spese effettivamente documentate. Essi sono iscritti in un apposito registro e assicurati contro infortuni, malattie e responsabilità civile.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con l’Associazione.
Art. 5 – Perdita della Qualifica di Socio
- Decesso o estinzione dell’ente.
- Mancato pagamento della quota associativa.
- Recesso.
- Esclusione per gravi motivi o violazione dello Statuto.
Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti (o all’Assemblea dei Soci) entro 30 giorni.
Art. 6 – Diritti e Doveri dei Soci
I Soci sono tenuti a:
- Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali.
- Versare la quota associativa stabilita annualmente.
- Svolgere le attività preventivamente concordate.
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
I Soci hanno il diritto di:
- Frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse.
- Partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota, e votare (una delega massima per socio).
- Partecipare alle attività e usufruire dei servizi dell’Associazione.
- Conoscere i programmi con cui l’Associazione attua i propri scopi.
- Accedere agli atti e ai libri associativi previa richiesta al Consiglio Direttivo, che risponde entro 30 giorni.
- Recedere in qualsiasi momento.
- Proporre progetti e iniziative al Consiglio Direttivo.
- Discutere e approvare i rendiconti economici.
- Eleggére ed essere eletti nelle cariche sociali.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Garanti, se nominato.
Possono inoltre essere costituiti, con votazione dell’Assemblea, l’Organo di controllo e quello di revisione, se previsti per legge.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, con durata triennale. Ai componenti non è attribuito compenso, salvo eventuali rimborsi spese documentati e autorizzati.
Art. 8 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. È composta da tutti i Soci in regola con la quota annuale.
È convocata dal Presidente mediante avviso scritto con luogo, data, ora e ordine del giorno, esposto presso la sede e comunicato ai soci almeno 15 giorni prima.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno o quando lo richieda il 10% dei soci o un terzo del Consiglio Direttivo.
Competenze dell’Assemblea ordinaria:
- Approvare il programma e il bilancio di previsione.
- Approvare la relazione e il rendiconto economico dell’esercizio precedente.
- Esaminare questioni sollevate dai soci o dal Consiglio.
- Eleggere e revocare i componenti degli organi sociali.
- Deliberare sulle linee generali dell’attività.
- Ratificare provvedimenti urgenti del Consiglio Direttivo.
- Fissare l’ammontare della quota associativa annuale.
- Approvare eventuali regolamenti interni.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e verbalizzata dal Segretario. I verbali sono inseriti nel registro delle assemblee e consultabili dai soci.
In prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice.
L’Assemblea straordinaria si convoca per modifiche statutarie o scioglimento dell’Associazione, secondo le maggioranze previste dagli articoli 17 e 18.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è composto da 3 a 15 membri eletti tra i Soci. Può essere rieletto. Non sono eleggibili persone interdette, inabilitate o condannate a pene che comportano interdizione dai pubblici uffici.
Nella prima seduta il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere (queste ultime due cariche possono coincidere).
Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi o su richiesta di un terzo dei consiglieri. È valido con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta.
Delle riunioni viene redatto verbale firmato da Presidente e Segretario, conservato agli atti.
Compiti del Consiglio Direttivo:
- Attuare le decisioni dell’Assemblea e curare la gestione ordinaria e straordinaria.
- Formulare i programmi di attività sociale.
- Eleggere Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
- Sottoporre all’Assemblea bilancio preventivo e consuntivo.
- Accogliere o respingere domande di adesione.
- Deliberare su azioni disciplinari.
- Istituire gruppi o sezioni di lavoro.
- Predisporre eventuali regolamenti interni.
- Stipulare convenzioni e accordi, previa approvazione dell’Assemblea.
In caso di dimissioni di consiglieri, il Consiglio può cooptare sostituti da ratificare nella prima Assemblea utile. Se viene a mancare la maggioranza, si convoca nuova elezione.
Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica tre anni, rieleggibile. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio, cura l’esecuzione delle delibere e sottoscrive gli atti ufficiali.
È autorizzato a eseguire incassi, accettare donazioni e stipulare convenzioni previa approvazione del Consiglio. In casi urgenti può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, da ratificare alla prima riunione utile.
Art. 11 – Il Segretario
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l’elenco dei Soci, cura i rapporti interni e garantisce la corretta conservazione degli atti e dei registri.
Art. 12 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, tiene la cassa, controlla i libri contabili e predispone il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.
Art. 13 – Organo di Controllo o Revisione
L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Resta in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.
L’Organo vigila sull’osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’attuazione delle finalità civiche e solidaristiche.
Al superamento dei limiti dell’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è affidata a revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Art. 14 – Il Collegio dei Garanti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, con durata triennale. Esamina le controversie tra soci, organi o componenti, giudicando ex bono et aequo senza formalità. Il suo lodo è inappellabile.
Art. 15 – Il Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
- Beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione.
- Contributi, erogazioni e lasciti di qualsiasi natura.
- Fondo di riserva.
Le entrate dell’Associazione derivano da:
- Proventi del patrimonio.
- Contributi di privati e enti pubblici.
- Rimborsi da convenzioni.
- Quote associative annuali.
- Entrate da raccolte fondi o attività diverse nei limiti di legge.
- Altre entrate compatibili con il D.Lgs. 117/2017.
Per le attività di interesse generale l’Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese documentate.
Art. 16 – Il Bilancio
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività, da depositare al RUNTS entro fine giugno.
Il bilancio evidenzia beni, contributi, lasciti e spese. Il patrimonio e le entrate sono destinati esclusivamente alle finalità civiche e sociali dell’Associazione.
È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili, fondi o riserve ai soci o amministratori. È consentita la costituzione di un fondo di riserva, il cui utilizzo è deliberato dall’Assemblea.
Art. 17 – Modifiche dello Statuto
Lo Statuto vincola tutti gli aderenti. Può essere modificato dall’Assemblea straordinaria con la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Art. 18 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento deve essere deliberato da almeno i tre quarti degli associati. L’Assemblea decide la devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, a favore di enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 19 – Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, le norme del Codice civile in materia di associazioni e le relative disposizioni di attuazione, ove compatibili.
